Categories: Cronaca

42mila fra titolari di assegni di invalidità e lavoratori stagionali riceveranno l’indennità COVID 19 dopo il riesame delle domande

Si comunica che l’Istituto ha concluso il riesame d’ufficio di circa 42.000 domande di indennità COVID19 per il mese di marzo 2020, in precedenza respinte, relative ai titolari di assegno ordinario di invalidità (19mila circa) e ai lavoratori stagionali (23mila circa) con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie (Unilav). Queste domande saranno quindi poste in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020
Il Decreto Rilancio Italia ha previsto poiper i lavoratori dello spettacolo una indennità COVID19 di 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio. I beneficiari iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee: con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 35.000 euro. Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020.
Per entrambe le platee si precisa che sono on-line le domande di accesso con unico format per le due mensilità. Inoltre, coloro che con il requisito dei 30 contributi giornalieri che hanno già presentato domanda per il mese di marzo non devono presentare nuova domanda.
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infine, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità COVID19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.
Analogo termine prorogato dell’8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità COVID19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione
Si precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 82 del citato decreto legge Rilancio Italia, le indennità COVID sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REm).

Redazione

Recent Posts

I buoni pasto erano troppo poco: il tuo titolare ora deve pagarti anche il mutuo | Lo obbliga la legge

Arrivano buone notizie per i lavoratori. Se hai un mutuo puoi chiedere al tuo capo…

2 ore ago

Juventus, Spalletti nuovo allenatore | L’ufficialità a breve: effettuate visite al JMedical

Luciano Spalletti sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus, oramai manca solamente l'ufficialità: effettuate…

3 ore ago

Caso Sangiuliano, ex ministro critica tempi e sanzione | Avrebbe richiesto una cifra maggiore a Report

Caso Gennaro Sangiuliano, l'ex ministro critica tempi e sanzioni: a quanto pare avrebbe richiesto una…

3 ore ago

Furto Louvre, possibile svolta nelle indagini | Cinque arresti: dei gioielli nessuna traccia

Furto Louvre, possibile svolta nelle indagini da parte della polizia: cinque le persone arrestate. Dei…

3 ore ago

“Ho toccato il fondo”: dai milioni al lavoro in cantiere | La nuova vita dell’ex Juventus

Nessuno riesce a crederci, dalla Juve all'edilizia. I calciatori non chiudono bene la loro carriera…

4 ore ago

Card alimentare 2025, al via per 1 milione di famiglie: come funziona davvero e cosa fare subito

Parte la nuova “card alimentare” destinata a circa un milione di nuclei in difficoltà: una…

7 ore ago