Canone Rai, la disdetta non basta: il conto arriva comunque a casa | Non basta non avere il televisore

La disdetta del Canone RAI (Fonte: Wikimedia Commons) - www.quotidianoitalia.it
Veramente anche se si fa disdetta del canone RAI bisogna comunque pagarlo anche in assenza del televisore? Facciamo chiarezza in merito.
Il canone RAI ha da sempre diviso l’opinione pubblica e anche politica, poiché c’è chi non vuole pagarlo, chi vorrebbe cancellarlo, chi vorrebbe diminuirlo e così via. Ma alla fine, almeno per il momento, questo tributo rimane obbligatorio.
La cifra attuale resta invariata: parliamo del ritorno dei famosi 90 euro l’anno che tanto hanno fatto discutere dopo la riduzione a 70 euro del 2024. Questa tassa si accumula nel tesoretto di Stato ed è una cifra che difficilmente, almeno per ora, potrà essere cancellata.
Anche perché se si toglie da una parte, per ritornare di quell’ammanco, da qualche parte bisognerà comunque riprendere. Per questo motivo, molti cittadini la pagano senza pensarci più di tanto, soprattutto perché viene ammortizzata nella bolletta della luce con quei 9 euro al mese, per molti comunque gestibili.
Eppure una nuova polemica sta trapelando in questi giorni: come mai il canone RAI dovete pagarlo anche se avete ottenuto l’esenzione per assenza di un televisore in casa? Facciamo chiarezza in merito.
Chi ottiene l’esenzione del canone RAI
Prima di proseguire, è utile rilasciare qualche informazione in merito al canone RAI, reperite dal sito dell’Agenzia delle Entrate, quindi ufficiali. Dunque, come vi dicevamo, i 90 euro saranno spalmati in 10 rate mensili da 9 euro inseriti direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. Questa cifra dovrà essere pagata da tutti coloro che guardano la televisione attraverso il segnale del digitale terrestre, non c’entra nulla se guardate o meno i canali della RAI, attraverso un televisore.
Gli unici a essere esonerati dal pagamento sono: gli over 75 che hanno un reddito annuale non superiore agli 8mila euro, i diplomatici, i militari e coloro che pur avendo un’utenza elettrica non posseggono un televisore. Per ognuno di questi casi specifici, i contribuenti dovranno compilare ogni anno un documento telematico che attesta che la situazione attuale non sia cambiata e che quindi l’esonero può essere nuovamente confermato. Come mai quindi si parla di un’eccezione alla regola?
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Perché pagare il canone RAI anche in assenza di televisore
Veramente il canone RAI dovrà essere pagato anche in assenza di televisore, pur avendo inoltrato la disdetta? È utile fare chiarezza poiché il discorso è controverso. Dopo aver visto un video ironico sul profilo Instagram di pietro_matano_, i follower sono insorti. Nel video si vede un cittadino e un’impiegata discutere sul motivo per cui il primo dovesse pagare il canone, pur non possedendo il televisore e per tutta risposta l’impiegata gli ha spiegato che avrebbe dovuto pagarlo, in quanto possessore di un computer. I commenti postati in merito sono stati svariati con chi ha confermato: “Bravo ben detto”, “Vero” e con chi invece è andato contro: “A dire il vero non ha tutto questo senso perché dice una falsità. Il canone si paga solo in possesso di TV o decoder. Non su computer, cellulari e quant’altro…”, “C’è un modulo apposta da compilare dove si dichiara di non avere la televisione e quindi si è esentati dal canone…” e così via.
Per chiarire ogni dubbio quindi, vi riportiamo la risposta letta direttamente sul sito della RAI tra le relative F.A.Q. Alla domanda se il pagamento dovesse essere sostenuto anche per chi possiede un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico, la risposta è stata: “No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono la visione dei programmi televisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (note Min. Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012 e del 20 aprile 2016)”.