Con l’approvazione della Legge di conversione del DL Infrastrutture e Trasporti è stata confermata la norma che consente l’uso della targa prova sui veicoli immatricolati, salvaguardando l’operatività degli autoriparatori.
In particolare, con la disposizione di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, viene ammessa la circolazione in prova, oltre ai veicoli non immatricolati, anche a quelli muniti di carta di circolazione per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Per l’utilizzo della targa prova resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi.
Le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare verranno stabilite con Decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, ai fini dell’aggiornamento del DPR 24-11-2001, n. 474 che regolamenta la circolazione di prova dei veicoli.
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