L’Unità di crisi regionale, con nota di data odierna, dopo aver rappresentato la situazione epidemiologica registrata e gli scenari previsti, ha conclusivamente evidenziato che, “nelle more della maggiore copertura vaccinale della popolazione, sulla base dei dati sopra rilevati in merito alla rilevata diffusione della variante cd. Delta sul territorio regionale e alla particolare diffusività della stessa, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, si ritiene necessario adottare la misura sanitaria – già attuata nell’estate 2020- della limitazione della “movida notturna”, alla quale si associano episodi di assembramenti incontrollati e senza l’uso dei dispositivi individuali di protezione, particolarmente pericolosi nell’attuale contesto. Detta limitazione si ritiene possa essere conseguita attraverso l’introduzione, sul territorio regionale, del divieto di consumo di cibi e bevande, a partire dalle ore 22,00, come a suo tempo disposto con ordinanza n.53/2020. E’ stata, altresì, condivisa la necessità di precisare che, a differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, la recente Ordinanza del 22 giugno del Ministro della Salute, lungi dal disporre la cessazione indiscriminata dell’obbligo dei dispositivi di protezione delle vie aree (cd. mascherine), lascia fermo – al contrario- detto obbligo, oltre che negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché’ in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti. Ebbene, tali situazioni sono quanto mai frequenti e diffuse nei centri urbani del territorio regionale, caratterizzato da alta densità abitativa. Tale circostanza, unitamente al rilievo del CTS in ordine alla grandissima valenza dell’uso delle mascherine quale uno dei mezzi più efficaci per la riduzione della circolazione del virus, rende necessario precisare che, in tutti i luoghi potenziali oggetto di affollamento e/o assembramento, l’obbligo di utilizzo delle mascherine persiste, quale necessaria misura sanitaria”.
Quindi dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021, dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici. È fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli. Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”. 3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.