BARI-La Giunta regionale della Puglia ha discusso e approvato oggi il disegno di legge sul Reddito di dignità “ReD”, il progetto di reinserimento lavorativo dei nuclei familiari pugliesi che sono sotto la soglia di povertà e che consentirà loro di recuperare un minimo di capacità di spesa e di ottenere formazione professionale e ruolo all’interno della comunità.
I dettagli sulle caratteristiche dell’intervento saranno illustrati dopo l’approvazione da parte della Giunta, dal presidente Michele Emiliano, nel corso di una conferenza stampa, oggi alle ore 16.30 nella sala conferenze della Regione Puglia, lungomare N. Sauro 33, secondo piano.
Di seguito tutto lo strumento del reddito di dignità:
Con la presente legge si introduce il Reddito di Dignità regionale, una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che si caratterizza per l’universalità, per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica e sociale dei beneficiari. E si pongono anche le basi per la costruzione e il rafforzamento di un sistema integrato di servizi e interventi che mirano a rispondere alle domande e ai bisogni dei cittadini pugliesi in condizioni di disagio economico e sociale.
Le motivazioni dell’introduzione del ReD sono forti ed evidenti. Da tempo si segnala l’assenza nel nostro ordinamento nazionale, a differenza che nella quasi totalità dei paesi europei, di un istituto nazionale di sostegno per tutte le persone in difficoltà economica. L’Italia spende per la lotta alla povertà in modo poco efficace e in misura sensibilmente inferiore alla media dei paesi comunitari.
Questa carenza, da tempo nota, è divenuta stridente in questo periodo di crisi, in cui, sia per la caduta del reddito medio sia per l’aumento delle disuguaglianze, i poveri sono aumentati in misura significativa in tutto il paese e nelle regioni del Mezzogiorno in particolare. Dalle ultime rilevazioni dell’Istat si deduce per la Puglia un tasso di povertà assoluta intorno all’8%, ovvero per circa 320 mila persone. Il disagio è aumentato in modo più intenso per minori, giovani e famiglie numerose: le categorie oggi meno tutelate. D’altro canto l’esperienza di questi anni mostra come le misure di sostegno al reddito, oltre ad avere la funzione di contrasto alla povertà e di promozione dell’equità sociale, possano agire in periodi di crisi come stabilizzatori automatici mediante il sostegno alla domanda interna e ai consumi.
È quindi forte la necessità di un intervento che miri a combattere la povertà, a riattivare le energie espulse dal mercato del lavoro, a porre le basi per uno sviluppo equo e duraturo.
Il Reddito di Dignità persegue queste finalità e si connota per le seguenti principali caratteristiche:
L’intervento sarà attuato mediante una procedura aperta o “a sportello”, supportata da:
Il trasferimento economico è quantificato fino all’importo massimo di 600 euro mensili per una famiglia di 5 componenti, che varia al variare della composizione familiare (in base alla scala di equivalenza ISEE) ma – in una prima fase – non varia al variare del reddito disponibile; successivamente tale importo potrà essere rideterminato e commisurato alla differenza tra la soglia massima e il reddito disponibile familiare.
La realizzazione della Misura “Reddito di Dignità” avrà una forte regia regionale e sarà gestita da equipe multiprofessionali nei territori.
Le caratteristiche dell’intervento e la dimensioni delle risorse che saranno attivate consentono di stimare un impatto significativo in termini di contrasto alla povertà. Il Reddito di Dignità, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere circa 60.000 individui a fronte di circa 320.000 individui poveri residenti in Puglia.
L’obiettivo della “inclusione sociale” dei cittadini, promosso a livello comunitario dalle Raccomandazioni dalla Commissione Europea e da ultimo dal Position Paper della Commissione UE per l’Italia (2012) per la programmazione strategica 2014-2020, fa riferimento all’accesso di tutti i cittadini alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro e ai diritti necessari “per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale, e per godere di un tenore di vita e di un benessere considerati normali nella società in cui vivono”. Il sostegno a questo obiettivo in ambito comunitario fa perno sul concetto di “inclusione attiva”, come definito nell’ambito della raccomandazione del 3 ottobre 2008 della Commissione Europea (n. 2008/867/CE), che prevede una strategia basata su tre pilastri:
In tale prospettiva, la promozione della strategia regionale per l’inclusione sociale attiva, declinata con l’Obiettivo Tematico 9 nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 del Governo nazionale si intreccia con le aree di intervento rivolte al rafforzamento dei servizi per l’impiego (Obiettivo Tematico 8) e al potenziamento delle opportunità formative ed educative (Obiettivo Tematico 10).
Obiettivo della Strategia Europa 2020 è quello di ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale residenti in Europa. A tale obiettivo è chiamata a concorrere anche la Puglia con il proprio POR Puglia 2014-2020, che ha applicato il vincolo di finalizzare almeno il 20% del FSE per le azioni a supporto dell’inclusione sociale e il contrasto alla povertà, di cui all’OT IX.
La presente proposta di disegno di legge si colloca nel quadro definito dalla strategia europea per il contrasto alle povertà, e si pone di strutturare un sistema integrato di interventi che toccano la dimensione del benessere sociale, dell’accesso ai servizi, dell’inserimento lavorativo, della qualità abitativa, della attivazione delle comunità locali, del reddito adeguato per una vita dignitosa, del supporto per la crescita dei figli minori, del rafforzamento dei profili professionali, e che trovano un tessuto connettivo nel nuovo strumento regionale di sostegno al reddito denominato “Reddito di Dignità” (ReD).
L’art. 15 della l.r. n. 37/2014 avvia in Puglia con i cantieri di cittadinanza la prima misura regionale di sostegno economico al reddito direttamente connessa all’obiettivo di “facilitare l’inserimento socio lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l’inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale”, e quindi come misura attiva rivolta anche a favorire l’empowerment delle persone coinvolte e la loro attivazione, perché possano progressivamente fronteggiare autonomamente le difficoltà connesse al mercato del lavoro e al reperimento dei mezzi per una vita dignitosa.
La disciplina dei cantieri di cittadinanza è, peraltro, parte integrante di una più ampia sperimentazione regionale che è già stata oggetto della sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa con le Segreterie Confederali di CGIL, CISL, UIL e UGL Puglia sottoscritto il 29 luglio 2014 per:
La presente proposta di legge intende segnare un decisivo passo avanti, che istituzionalizzi uno strumento regionale di sostegno al reddito, denominato Reddito di Dignità (ReD) in continuità con la misura nazionale di imminente attivazione (cfr. disegno di Legge di Stabilità 2016), che si connota come strumento promotore di un sistema integrato di misure e azioni volte a costruire:
Il sistema regionale di misure illustrato nella proposta di legge promuove e pone le basi per l’integrazione tra:
Il suddetto sistema integrato di misure per il contrasto delle povertà costituisce una ulteriore sollecitazione perché il Governo regionale ponga in essere una complessiva riforma delle politiche del lavoro, della rete dei centri per l’impiego e della rete dei servizi per il lavoro accreditati in Puglia, completando il quadro già articolato della normativa regionale per agganciare anche lo scenario di riforma a livello nazionale (in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
L’attuazione del ReD si pone come una occasione unica per definire importanti percorsi di riforma a livello regionale:
E’ opportuno precisare che la strategia regionale per l’inclusione sociale attiva non surroga né sostituisce le politiche per lo sviluppo economico e le politiche attive per il lavoro, anzi ne costituisce il necessario complemento proprio per supportare gli obiettivi di inserimento sociolavorativo per soggetti multiproblematici per i quali le sole politiche attive per il lavoro non basterebbero per conseguire l’obiettivo della piena integrazione e il raggiungimento di condizioni di vita dignitose per gli individui e i componenti del proprio nucleo familiare.
L’articolato della proposta di disegno di legge si compone di tre parti: il Titolo I introduce la strategia regionale per il contrasto delle povertà in coerenza con quanto dichiarato nel programma di governo regionale e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e la illustra in termini di obiettivi generali e azioni prioritarie; il Titolo II illustra in modo più dettagliato gli strumenti per l’attuazione della strategia, con specifico riferimento al Reddito di Dignità e al suo funzionamento, ai requisiti per la concessione del beneficio e al patto individuale di inclusione sociale attiva; il Titolo III reca le norme finali per l’attuazione della strategia regionale e per l’operatività del Reddito di Dignità.
Si illustra di seguito, sia pure in sintesi, il contenuto di ciascuno degli articoli.
L’articolo 1 inquadra la presente proposta di legge nel contesto dei principi di riferimento, non rinunciando a declinare le finalità della strategia regionali in relazione alla Raccomandazione Comunitaria sull’inclusione sociale attiva (2008).
L’articolo 2 e l’articolo 3 illustrano rispettivamente gli obiettivi generali e le azioni per il loro conseguimento, declinando appieno la competenza regionale in materia di organizzazione dei servizi e dettagliando gli strumenti a regia regionale per l’attuazione della strategia (piattaforma, cataloghi, buoni servizio, valutazione multidimensionale, ecc…).
L’articolo 4 definisce il Reddito di Dignità, assumendo comunque come riferimento lo strumento nazionale di sostegno al reddito come introdotto nella normativa nazionale, a seguito della sperimentazione della cosiddetta “Carta per l’inclusione” nelle dodici città metropolitane, e proponendo una evoluzione capace di porsi come tessuto connettivo tra diverse misure di intervento sociale, formativo, economico, lavorativo.
Gli articoli 5 e 6 definiscono i requisiti soggettivi di accesso alla misura di sostegno economico e i criteri oggettivi di determinazione degli importi da riconoscere a ciascun nucleo familiare.
L’articolo 7 definisce la durata massima e la ripetibilità dell’accesso al beneficio, in coerenza con quanto già delineato per la misura a livello nazionale, e comunque in modo da evitare che si ingenerasse dipendenza dal sostegno economico per i beneficiari, e da promuovere la copertura di una platea ben più ampia, con il necessario turn-over nella platea dei beneficiari.
L’articolo 8 illustra gli aspetti fondamentali della procedura per la presentazione della domanda e di valutazione dei singoli richiedenti.
Essendo la misura del Reddito di Dignità una misura di sostegno al reddito condizionata (conditional cash transfer), sono necessari gli articoli 9 e 10 per definire gli obblighi del beneficiario, le cause di sospensione e revoca necessarie per evitare comportamenti opportunistici o elusivi da parte dei beneficiari, così come è necessario l’articolo 11 per introdurre il patto individuale per l’inclusione sociale attiva, che infatti definisce lo strumento in cui sono inquadrati tutti gli elementi del patto tra istituzioni pubbliche e soggetti destinatari, che è il patto individuale per l’inclusione sociale attiva
L’articolo 12 inquadra le misure complementari che accompagnano il ReD per assicurare il supporto delle opportunità formative e della valutazione multidimensionale per la definizione di efficaci progetti individuali di inclusione sociale.
L’articolo 13 rinvia per l’intera attuazione della strategia regionale per l’inclusione sociale attiva e per la disciplina del Reddito di Dignità ad una Deliberazione di Giunta Regionale che definisca tutti gli aspetti operativi e organizzativi necessari per avviare la fase attuativa della strategica.
L’articolo 14 della proposta di legge definisce la governance esterna e interna per l’attuazione della misura del ReD, e connette strettamente le scelte organizzative interne con l’assetto necessario per la gestione dei fondi UE del POR Puglia 2014-2020, vista la centralità di questa fonte finanziaria nel quadro complessivo di finanziamento della strategia regionale per l’inclusione sociale attiva. Ai fini della efficace implementazione della misura del Reddito di Dignità, il coinvolgimento dei Comuni, associati in Ambiti territoriali, non può prescindere da un ruolo attivo dei Servizi pubblici e privati di politica attiva per il lavoro, e per questo l’articolo introduce equipe multiprofessionali, chiamate a condurre la valutazione multidimensionale, il bilancio di competenze, la costruzione del patto individuale per l’inclusione sociale attiva, il monitoraggio dei progetti individualizzati.
L’articolo 15 riconosce per la fase attuativa la centralità del ruolo del Consiglio Regionale, già affermata nella fase di costruzione della strategia regionale, in particolare con il pieno coinvolgimento nelle attività di monitoraggio e valutazione periodica delle misure introdotte con la presente legge.
L’articolo 16 assicura la connessione funzionale tra la sperimentazione dei Cantieri di Cittadinanza e l’introduzione del nuovo Reddito di Dignità, la necessaria attenzione per la continuità tra le due misure, con specifico riferimento all’utilizzo del Catalogo delle opportunità di inserimento e alla cura di tutti i soggetti già richiedenti l’accesso ai cantieri di cittadinanza, in modo che ricevano piena informazione sulla opportunità di accesso al nuovo Reddito di Dignità.
L’art. 17 della presente proposta di legge ricostruisce il quadro complessivo delle fonti di finanziamento della strategia regionale per l’inclusione sociale attiva e in particolare dello strumento di sostegno economico (ReD) introdotto.
Si stima, in particolare, che la combinazione della fonte di finanziamento costituita dal FSE di cui al POR Puglia 2014-2020 (OTVIII – OT IX) e della fonte nazionale, possano assicurare tra i 50 e i 60 milioni di euro su base annua, cui si può aggiungere la dotazione di uno specifico fondo regionale da Bilancio autonomo che si propone sia di Euro 5.000.000,00, pari cioè a circa il 10% del costo totale stimato per la prima annualità.
La copertura della maggiore spesa a carico del Bilancio autonomo di previsione per l’anno 2015 trova copertura grazie ad una variazione in aumento di pari importo al Cap. 1013001 – UPB 1.01.21, denominato “Gettito tassa automobilistica regionale da riscossione ruoli e accertamenti”, atteso che già alla data attuale il maggiore gettito accertato è superiore a 4,5 Meuro rispetto allo stanziamento iniziale di 30 Meuro. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio.
Altre risorse sono attivabili in forma di servizi e per la realizzazione dei percorsi di inclusione. Tali risorse fanno riferimento a:
INDICE
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1. (Principi)
Art. 2. (Obiettivi)
Art. 3. (Azioni)
Titolo II – Il Reddito di Dignità
Art. 4. (Definizioni)
Art. 5. (Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso)
Art. 6. (Determinazione dell’importo della misura di sostegno al reddito)
Art. 7. (Durata della misura di sostegno al reddito)
Art. 8. (Domanda di accesso alla misura)
Art. 9. (Obblighi del beneficiario)
Art. 10. (Sospensione e revoca del beneficio)
Art. 11. (Patto individuale di inclusione sociale attiva)
Art. 12. (L’accesso alle misure complementari)
Titolo III – Norme finali
Art. 13. (Modalità attuative)
Art. 14. (Governance)
Art. 15. (Clausola valutativa)
Art. 16. (Disposizioni transitorie)
Art. 17. (Norma finanziaria)
Art. 18. (Entrata in vigore)
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
“Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi)
Art. 2
(Obiettivi)
Art. 3
(Azioni)
Titolo II
Il Reddito di Dignità
Art. 4
(Definizioni)
Art. 5
(Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso)
Art. 6
(Determinazione dell’importo della misura di sostegno al reddito)
Art. 7
(Durata della misura di sostegno al reddito)
Art. 8
(Domanda di accesso alla misura)
Art. 9
(Obblighi del beneficiario)
Art. 10
(Sospensione e revoca del beneficio)
Art. 11
(Patto individuale di inclusione sociale attiva)
Art.12
(L’accesso alle misure complementari)
Titolo III
Norme finali
Art. 13
(Modalità attuative)
Art. 14
(Governance)
Art. 15
(Clausola valutativa)
Art. 16
(Disposizioni transitorie)
Art. 17
(Norma finanziaria)
Art. 18
(Entrata in vigore)
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